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Riforma dello Sport

Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma organica del lavoro sportivo frutto di un processo articolato, iniziato nel 2019 con la legge delega n. 86/2019, proseguito con il D.Lgs. n. 36/2021 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo), successivamente con il primo decreto correttivo D.Lgs. n. 163/2022 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021) e conclusosi con il decreto correttivo bis D.Lgs. 120/2023.

Da ultimo è intervenuto il Decreto Legge n. 71/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 Maggio 2024 che ha modificato la disciplina dei lavoratori sportivi dipendenti della pubblica amministrazione e dei volontari.

Indice:

Adeguamento degli Statuti

Come noto il D. Lgs. 36/2021 introduce alcune novità sui contenuti degli statuti degli enti sportivi dilettantistici e dispone che, tra gli altri, debbano essere espressamente previsti:

  • L’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 7)
  • La possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto di previsione statutaria non potranno essere esercitate (art. 9)
  • L’assenza di fine di lucro (art. 8), il vincolo di destinazione del patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione
  • Il regime di incompatibilità delle cariche sociali (art. 11)
 

La mancata conformità dello statuto ai nuovi criteri esposti dal D. Lgs. 36/2021 determina per gli enti di nuova costituzione/iscrizione l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al RASD.

Gli enti già iscritti al RASD devono uniformare i propri statuti entro il 30 Giungo 2024.

Sede sociale e destinazione d’uso

Viene previsto, in analogia a quanto disciplinato dal Codice del Terzo Settore, che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive  dilettantistiche) sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Questo consente, quindi, lo svolgimento delle attività istituzionali presso la sede della a.s.d. o s.s.d.,

indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, purché tali attività siano esclusivamente di tipo statutario e non abbiano carattere produttivo.

Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS)

Una importante novità è rappresentata dal nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche disciplinato dal D. Lgs. 39/2021.

Il decreto abroga l’art. 7 del d.l. 136/2004, ai sensi del quale il CONI era l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva dilettantistica esercitata dai sodalizi sportivi, e istituisce il nuovo Registro presso il Dipartimento dello Sport, che diviene lo strumento certificatore della natura dilettantistica, al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica; tra questi ricordiamo la possibilità di avvalersi delle norme fiscali e giuslavoristiche di favore previste per gli enti sportivi e la capacità di accedere a benefici e contributi statali in materia di sport.

La funzione del riconoscimento ai fini sportivi è demandata alle FSN, DSA ed Enti di promozione sportiva, che la esercitano attraverso la procedura di affiliazione.

Il Lavoro Sportivo

L’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, definisce la figura del lavoratore sportivo.

In particolare, la norma prevede che è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo. Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Le mansioni dei lavoratori sportivi non tipizzati si potranno ricavare solo dalla lettura dei regolamenti tecnici delle varie discipline sportive riconosciute ed elaborati dalle Federazioni.

Il lavoratore sportivo pertanto sarà soggetto ad un inquadramento contrattuale che dà luogo ad una delle diverse forme di:

  • Lavoro dipendente;
  • co.co.co. sportivo;
  • autonomo con p. iva.

Il Co. Co. Co. Sportivo

Il contratto co.co.co sportivo è quel rapporto di lavoro nel quale il collaboratore sportivo si impegna a compiere un’opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. 

In particolare, potranno essere stipulati co.co.co. sportivi con i seguenti soggetti:

  • soci e/o tesserati in possesso di Laurea in Scienze Motorie;
  • soci e/o tesserati in possesso di Diploma di specifica disciplina rilasciato da un Ente o una Federazione riconosciuti dal CONI.
 

In ogni caso la durata delle prestazioni non dovrà superare le 24 ore settimanali, sommando tutte le ore svolte in tutte le associazioni dove si presta l’attività.

Il co.co.co. sportivo dovrà essere redatto per iscritto e firmato dalle parti, oltre che comunicato al centro per l’impiego entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio della collaborazione, sul portale del RASD o tramite i canali ordinari.

Il trattamento tributario e previdenziale dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo dipenderà dall’entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

  1. compensi annui inferiori a 5000 euro
  2. compensi annui compresi tra 5001 e 15000 euro
  3. compensi di entità superiore a 15001 euro,
 

con la precisazione che, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

Dal punto di vista tributario sulla prima e sulla seconda fascia non saranno applicate imposte, di conseguenza il limite di esenzione fiscale ammonta a 15000 euro; superata la franchigia, il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali irpef ma solamente sulla parte dei compensi superiore alla soglia di esenzione.

Dal punto di vista previdenziale invece l’esenzione dall’assoggettamento previdenziale dei compensi sportivi è limitata alla prima fascia; superata la soglia dei 5000 euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale che per i 2/3 è a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore sportivo. E’ esplicitamente previsto che fino al 31/12/2027 l’imponibile previdenziale sul quale applicare le aliquote INPS è ridotto della metà.

Per le prime due fasce non è prevista busta maga, mentre per i co.co.co. sportivi superiori a 15001 € è necessaria la predisposizione di un cedolino paga elaborato da un professionista.

Per quanto riguarda l’aspetto assicurativo (INAIL) viene previsto che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge n. 289/2002, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.

Il particolare caso dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione

Viene previsto che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro.

Qualora l’attività svolta sia come volontari, gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Per i dipendenti pubblici che l’asd/ssd intende inquadrare come lavoratore sportivo con un compenso fino a 5000€ annui è sufficiente la comunicazione unilaterale che il dipendente deve inviare prima dell’inizio del rapporto sportivo, utilizzando i canali ufficiali previsti dalla pubblica amministrazione di appartenenza.

Invece, superata la soglia dei 5000€, è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della pubblica amministrazione.

Viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: qualora decorso il termine di 30 giorni non intervenga l’autorizzazione o il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Qualora accordata l’autorizzazione, il lavoratore pubblico “sportivo” ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.

Le prestazioni a carattere amministrativo gestionale

Alle collaborazioni amministrativo gestionali non si applica la disciplina contrattuale del lavoro sportivo e pertanto, quando rese a titolo oneroso, devono necessariamente collocarsi nella disciplina lavoristica. 

Se co.co.co non potranno beneficiare della presunzione di legge di cui all’art. 28 per il contratto di collaborazione fino a 24 ore settimanali, riservata ai lavoratori qualificati come sportivi; tuttavia beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro nell’area del dilettantismo.

Tutti gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro a carattere amministrativo gestionale vanno assolti attraverso i canali ordinari.

N.B. l’esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co amministrativo/gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall’articolo 25 del Decreto 36/2021.

I volontari

I punti che caratterizzano la figura del volontario in ambito sportivo sono i seguenti:

  • il volontario è colui che presta gratuitamente la propria opera 
  • il volontario non può essere remunerato in alcun modo e potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle eventuali spese vive (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) purchè effettivamente sostenute, regolarmente documentate da giustificativi di spesa intestati all’asd/ssd, e  preventivamente autorizzati con delibera dell’organo di amministrazione
  • il volontario è incompatibile con qualunque altra forma di rapporto di lavoro retribuito dal sodalizio sportivo con cui il volontario collabora
  • il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.

Per i volontari viene introdotto il rimborso forfettario per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, e può essere erogato nel limite di 400€ mensili ma soltanto in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, EPS, DSA, dal CIP, dal CONI, e da Sport e Salute. Tali rimborsi forfettari dovranno essere comunicati al RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento della prestazione del volontario, non concorrono alla formazione del reddito del percipiente tuttavia dovranno essere conteggiati ai fini previdenziali e tributari in caso di superamento delle soglie.

Documentazione

Contratti Nuova Riforma Dello Sport

Volontario